Picerno-Lavello: Giudice respinge reclamo degli ospiti
Il giudice sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Lavello, che aveva chiesto la vittoria a tavolino nella gara giocata con il Picerno lo scorso 11 aprile e vinta dai malandrini con il punteggio di 3-1. Attraverso il reclamo, il Lavello si appellava al comma 5 dell’art. 10 del CGS perché i dirigenti del Picerno avevano “volontariamente omesso di presentare idonea documentazione probatoria” in merito alla omologazione del terreno di gioco dello stadio Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ). IL DISPOSITIVO ”Lette le controdeduzioni depositate dalla all’AZ PICERNO S.r.l., con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “pretestuoso ed infondato in fatto e in diritto”, e la condanna della ricorrente alle spese di lite; - lette le memorie integrative depositate dalla U.S.D. LAVELLO con cui si insiste nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni; - rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, let. c) e 67, comma 4, del C.G.S. codesto Giudice può giudicare della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari” a condizione che il ricorso degli interessati sia “preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio gara, dalla società all’arbitro”. - rilevato che, quanto alla inadeguata dimensione del campo lamentata dalla reclamante, il supplemento di rapporto depositato dall’Arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare che: “a seguito della rilevazione metrica del terreno di gioco effettuata dagli ufficiali di gara, la larghezza dello stesso è di 60 mt”; - visto il Comunicato Ufficiale n. 32 del 9.10.2020 del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui si comunica che “espletate le verifiche di rito (...) a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare interne della società AZ PICERNO saranno disputate presso il campo A. Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ)”, dove, pertanto, veniva disputata anche la gara in epigrafe; - rilevato, come, a fronte dei rilievi in merito all’omologazione del suddetto impianto di gioco, codesto Giudice sportivo ha richiesto, con nota del 19 aprile 2021, ulteriori informazioni e chiarimenti agli Uffici competenti, cui ha fatto seguito il Dipartimento Interregionale, con nota del 12 maggio 2021, precisando come a tal data “nessuna comunicazione di revoca dell’omologazione ovvero di divieto di utilizzo del campo del gioco è pervenuto allo scrivente Dipartimento”. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3-1 in favore dell’AZ PICERNO S.r.l., 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. LAVELLO.