Serie C/C: Giudice, fermati 15 calciatori e due allenatori
🟥 CALCIATORI
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio con i tacchetti esposti, dall’alto verso il basso con forza moderata, senza provocargli conseguenze.,Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto in modo non particolarmente violento e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA
PANE E SILVESTRI (AVELLINO)
PERSIA (CAMPOBASSO)
MICELI E FRANCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
SUAGHER (VIBONESE)
TERRANOVA (BARI)
MORELLI (MESSINA)
MORRONE (MONOPOLI)
DE SANTIS (PAGANESE)
GIRON e LUPERINI (PALERMO)
DI GENNARO e VERSIENTI (TARANTO)
🟥 ALLENATORI
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA
GAUTIERI CARMINE (AVELLINO) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, alcune persone presenti sulla panchina, non identificate, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA E 500 DI AMMENDA
NOVELLINO WALTER (JUVE STABIA) per avere pronunciato, al 7°, al 35°, al 43° ed al 59°minuto, quattro espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.)
🟥 DIRIGENTI
AMMENDA DI 200 EURO A FRANCESCO (TARANTO) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, pronunciando verso di lui una frase provocatoria. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).