Serie C/C: giudice, multe anche per Brindisi e Virtus
AMMENDA € 2.500,00
VIRTUS FRANCAVILLA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 23°e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all'interruzione di tale condotta;
2. nell'avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul terreno di gioco all'indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti, una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest' ultimo, che colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici evidenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
AMMENDA € 600,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo all'interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, acqua all'interno del recinto di gioco in direzione dell'Arbitro il quale, al fine di evitare di essere colpito, faceva rientro in campo temporeggiando per circa due minuti. Successivamente, grazie all'intervento degli Steward, faceva regolarmente rientro negli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S e l'intervento fattivo degli Steward (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
LATINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 71° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).