Taranto: Giudice sportivo, ammenda di 4.000 euro al club
Multe anche per Bari, Catania, Fidelis Andria e Picerno
Ammenda di 4.000 euro al Taranto. 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: - nell’aver lanciato, nel corso del primo tempo, un fumogeno dal settore superiore della tribuna da loro occupato verso quello inferiore, senza alcuna conseguenza; - nell’aver lanciato, al termine della partita, numerosi oggetti di piccole dimensioni (accendini e confezioni piccole e vuote di "Borghetti") verso la squadra ospite che si accingeva a lasciare il terreno di gioco, senza colpire alcuno. 2. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e offensivi nei confronti della Città della squadra ospitata. 3. per essere rimasto spento parzialmente l’impianto di illuminazione al 18’ del 1° tempo, provocando la sospensione della gara per 5 minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. ALTRE AMMENDE: 2.000 euro al BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43' del primo tempo, dal settore curva nord, in occasione della rete del vantaggio, all’interno del recinto di gioco e, più precisamente, sulla pista di atletica, un petardo di grossa entità che esplodeva senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. (r. proc. fed, r. c.c.). 2.000 euro al CATANIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e offesa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, consistiti nell’avere, al 30’ del secondo tempo, un suo sostenitore lanciato dalla tribuna centrale liquido da una bottiglietta all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria nel mentre questi stava rientrando negli spogliatoi dopo essere stato espulso, colpendolo al capo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.). 1.000 euro alla FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la fase di deflusso dallo stadio, appena varcato il cancello di uscita dello stadio e, quindi, in un’area esterna immediatamente adiacente un fumogeno senza colpire alcuno. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), considerato che non si sono verificate conseguenza dannose. 1.000 euro al PICERNO per avere, nel corso del 1° minuto di recupero del 2° tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).