Serie C/C: Giudice sportivo, squalificati 9 calciatori
Oltre a Taurino, un turno e ammenda a due allenatori
CALCIATORI: DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI) per avere, al 45 °minuto + 1 del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a seguito della sua espulsione per doppia ammonizione, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose e batteva ironicamente le mani. Una giornata per doppia ammonizione e una giornata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione. VIVACQUA FRANCESCO (PICERNO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dapprima commettendo un fallo in suo danno e, quindi, calpestandolo volontariamente sul fianco e arrecandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta e il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la circostanza che l'avversario ha ripreso il gioco. UNA GIORNATA A DI PIAZZA MATTEO (FIDELIS ANDRIA);per avere, al termine del primo tempo, nell'uscire dal terreno di gioco, pronunciato due espressioni blasfeme in conseguenza delle decisioni assunte dall'arbitro.,Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.). GIGLIOTTI (BARI), SCOGNAMILLO (CATANZARO), TERASCHI (LATINA), DI PAOLANTONIO (MONTEROSI), DE ROSE (PALERMO), TASCONE (TURRIS).
ALLENATORI: SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA: DI DONATO DANIELE (LATINA) 1. per avere, al termine del primo tempo nel corridoio antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’AA2, in quanto lo avvicinava e gridava a gran voce parole irrispettose al suo indirizzo. 2. per avere, al 16°minuto del secondo tempo, diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse stato espulso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA: VINCENZO RUSSO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 45°minuto del primo tempo all’uscita dal terreno di gioco, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con toni minacciosi e mostrandogli un tablet, gli rivolgeva frasi irriguardose ed offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva).