Serie C/C: Giudice, Foggia a Taranto senza De Pasquale

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Serie C
27.09.2022 17:52

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 5a Giornata del Girone C della Serie C. Stangate per Davide De Pasquale (Foggia) e per Hamlili (Monopoli), squalificati entrambi per 3 giornate. Ecco tutti gli altri provvedimenti:

CALCIATORI

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA) per aver, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone a distanza di gioco lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI) per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco, provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell'occasione con fare minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e facendolo cadere a terra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

PANICO GIUSEPPE ANTONIO (CROTONE) per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sulla caviglia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

BIASIOL ERIC (GIUGLIANO) per aver, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. 32/92 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

CONTESSA SERGIO (TURRIS) per recidività in ammonizione.

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