Eccellenza: Giudice, tre gare a porte chiuse per il Barletta
Il Tribunale federale territoriale, nella riunione del 27 novembre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:
Nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 6/10/2017 (prot.n.2694/1079-pfi-16-17/CS/gb) nei confronti di:
- Falco Sabino, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D.Barletta 1922
- Cristallo Ruggiero, all’epoca dei fatti vice presidente dell’A.S.D.1922;
- Bellino Vincenzo, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.S.D.;
- Ferrigni Alessandro Michele, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.S.D.Barletta 1922;
- Zingrillo Domenico Raffaele, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.S.D.Barletta 1922;
per rispondere:
- i primi cinque, nelle succitate rispettive qualità, della violazione dell’art.1/bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver annullato la seduta di allenamento della prima squadra della propria società di appartenenza, prevista per il giorno 28/3/2017, così sottostando alle minacce poste in essere dai sostenitori della stessa squadra che avevano manifestato la volontà di contestare aspramente i calciatori in occasione della medesima seduta di allenamento; nonché per aver fatto giocare la prima squadra della propria società ,nelle due ultime gare del campionato di Eccellenza della Regione Puglia della stagione sportiva 2016-2017, con una maglia diversa rispetto a quella normalmente utilizzata, così sottostando alla minaccia posta in essere dai sostenitori della stessa squadra i quali, alla fine della gara del 26/3/2017 tra Barletta e Trani avevano inveito nei confronti dei calciatori definendoli indegni di indossare la maglia sociale;
- la sesta: A.S.D. Barletta 1922, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sabino Falco, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ruggiero Cristallo, Vincenzo Bellino, Alessandro Michele Ferrigni e Domenico Raffaele Zingrillo.
FATTO
Sulla base delle indagini svolte dal collaboratore della Procura Federale FIGC quest’ultima con la nota succitata del 6/10/2017, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, gli incolpati su menzionati affinché rispondessero delle violazioni loro contestate, innanzi richiamate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito il Tribunale disponeva, con racc.A.R .del 27/10/2017, la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del 27/11/2017 alla quale comparivano:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
- l’avv. Vincenzo Todaro quale difensore della soc .ASD Barletta 1922 e dei sigg.ri Falco Sabino, Cristallo Ruggiero e Bellino Vincenzo.
- non comparivano, benché regolarmente convocati, i sigg.ri Ferrigni Alessandro Michele e Zingrillo Domenico Raffaele.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola il Procuratore Federale il quale dopo ampia discussione chiedeva che fosse affermata la responsabilità di tutti i deferiti e fossero loro irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:
- per il sig. Falco Sabino all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Barletta 1922 la inibizione per la durata di mesi sei;
- per il sig. Cristallo Ruggiero all’epoca dei fatti v.presidente dell’ASD Barletta 1922 la inibizione per la durata di mesi sei;
- per il sig. Bellino Vincenzo all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Barletta 1922 la inibizione per la durata di mesi sei;
- per il sig. Ferrigni Alessandro Michele all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Barletta 1922 la inibizione per la durata di mesi sei;
- per il sig. Zingrillo Domenico Raffaele all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Barletta 1922 la inibizione per la durata di mesi sei;
- per la ASD Barletta 1922 l’ammenda di € 1.200,00 oltre all’obbligo della disputa di una gara a porte chiuse.
Prendeva quindi la parola l’avv. Vincenzo Todaro il quale, dopo ampia discussione, chiedeva l’assoluzione con formula piena per i suoi assistiti dalle violazioni loro contestate.
Il Tribunale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Dalla documentazione acquisita al presente procedimento risulta pacificamente provata la responsabilità dei primi cinque deferiti, a seguito ed ammissioni e per effetto delle loro stesse dichiarazioni rese, nel corso della fase istruttoria dinanzi all’Inquirente della Procura Federale, con pieno effetto e valore di auto ed etero accusa. E’ questo il motivo per il quale i sigg.ri Falco Sabino,Cristallo Ruggiero, Bellino Vincenzo Ferrigni Alessandro Michele e Zingrillo Domenico Raffaele,nelle rispettive loro qualità innanzi evidenziate,all’epoca in seno all’ASD Barletta 1922,vanno puniti con la sanzione di mesi sei per ciascuno di essi,per le violazioni loro ascritte in virtù del combinato disposto di cui all’art.1/bis comma 1 del CGS e dell’art.12 comma 8 CGS che-ai fini sanzionatori-richiama l’art.19 comma 1 lettere e) o h).
- Alla accertata ed affermata responsabilità dei deferiti succitati per le violazioni loro ascritte, consegue l’affermazione di duplice responsabilità a carico dell’ASD Barletta 1922;
- La prima: diretta per il comportamento posto in essere dal sig. Sabino Falco (all’epoca Presidente dell’ASD Barletta 1922) ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS;
- La seconda: indiretta (ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS) per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Ruggiero Cristallo, Vincenzo Bellino, Alessandro Michele Ferrigni e Domenico Raffaele Zingrillo, nelle loro rispettive qualità più volte innanzi evidenziate.
Affermazione di responsabilità che ai fini sanzionatori per la società deferita, richiamano l’art.18 comma 1 CGS (non già quindi la normativa indicata e menzionata ai fini della punibilità dei primi cinque deferiti già citati)secondo cui le sanzioni vanno commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti occorsi.
Ritiene pertanto il Tribunale che nella determinazione della misura delle sanzioni,non possano essere trascurate le seguenti considerazioni.
Innanzi tutto quella secondo cui il principale motivo per il quale ciascuno dei primi cinque deferiti già menzionati, decisero di “… annullare l’allenamento del martedì” e di “… non far giocare la squadra con i colori sociali…” al solo scopo di “… evitare possibili incidenti, quindi del tutto precauzionale…” (testuale dalle dichiarazioni dei deferiti) oltre che “… in realtà la domenica successiva, la squadra ha giocato con la maglia sociale di colore viola…” (sic-ibidem).
Ne deriva che pur risultando violato il divieto di cui all’art.12 comma 8 CGS ( per aver i deferiti più volte citati aderito alle minacce dei tifosi della ASD Barletta 1922) è anche vero che le contestate violazioni risultano determinate e finalizzate essenzialmente alla tutela dei calciatori del Barletta, oggetto delle preannunziate aggressioni e minacce da parte dei propri tifosi.
Né va taciuta la circostanza secondo cui, per superare la manifestata protesta, i deferiti decisero di far indossare la maglia color viola che è pur sempre la maglia alternativa dei colori sociali, in sostituzione di quella biancorossa normalmente usata.
Sulla base delle succitate considerazioni il Tribunale pur non potendosi sottrarre dal punire i deferiti per le violazioni loro ascritte ritiene necessario e doveroso punire anche coloro che hanno dato causa alle violazioni stesse; e più segnatamente coloro che con minacce e con propositi aggressivi hanno costretto i deferiti più volte citati a violare le norme loro contestate. È questo pertanto il motivo per cui, alla soc. ADS Barletta 1922 va inflitta, non solo l’ammenda di € 500,00, ma anche l’obbligo di disputare tre gare a porte chiuse al fine di scongiurare – per lungo tempo – il ripetersi delle intemperanze innanzi evidenziate.
PQM
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, nell’affermare la responsabilità dei deferiti, infligge agli stessi le seguenti sanzioni :
- al sig. Franco Sabino (all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Barletta 1922) la sanzione della inibizione per la durata di mesi di mesi sei;
- al sig. Cristallo Ruggiero ( all’epoca dei fatti vice presidente dell’ASD Barletta 1922) la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei;
- al sig. Bellino Vincenzo (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Barletta 1922) la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei;
- al sig. Ferrigni Alessandro Michele (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Barletta 1922),la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei;
- a sig. Zingrillo Domenico Raffaele (all’epoca dei fatti dirigente della ASD Barletta 1922), la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei;
- alla soc. ASD Barletta 1922 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) e l’obbligo di disputare tre gare ufficiali del campionato di competenza a porte chiuse.