Taranto: Tesserati danneggiano un vetro, multa al club
Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 1.000 euro al TARANTO per avere suoi tesserati e, comunque, persone riconducibili alla Società, al termine della gara, danneggiato il vetro di una finestra dello spogliatoio destinato alla Società medesima, vetro che, precedentemente, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
ALTRE AMMENDE
3.000 AL FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere fatto esplodere sei petardi nel corso del primo tempo ed uno nel secondo tempo; da parte dei sostenitori presenti in curva Sud, nell'avere fatto esplodere due petardi nel corso del primo tempo; per un totale di nove petardi di media potenza tutti fatti esplodere nei settori meglio sopra descritti e senza arrecare danni; nell’aver acceso una quantità rilevantissima (numero 83) di bengala nel proprio settore;
2- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere, al 26°ed al 36°minuto, lanciato bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra avversaria nel recinto di gioco senza provocare conseguenze pregiudizievoli;
B) per avere i suoi sostenitori presenti in curva Nord, al 10°minuto del secondo tempo e per un tempo pari a circa due minuti, esposto uno striscione non autorizzato di circa 15 m di lunghezza per 1 m di altezza con una scritta recante una frase oltraggiosa nei confronti di un calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).
1.000 EURO AL FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo di gioco per 4 volte, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
1.000 EURO AL MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1- nell'avere, poco prima del fischio d’inizio, alcuni sostenitori (in numero di tre) scavalcato la barriera del settore riservato alla tifoseria ospite ed esposto tre striscioni. Comportamento cessato solo dopo l'intervento del capitano e del DGE del Messina, con conseguente ritardo di cinque minuti dell’avvio della gara;
2- nell'avere, poco tempo dopo, tra il 3° e il 4°minuto del primo tempo, uno dei sostenitori, ricompreso fra quelli sopra indicati, nuovamente scavalcato la barriera nel tentativo di sistemare altri striscioni, tentativo prontamente interrotto dall’intervento del DGE e delle forze dell’ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r. c.c.).