Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per sei società
2000 al PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell’avere fatto esplodere, al 27 °minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità all’interno del settore loro riservato;
2- nell’avere lanciato un fumogeno all’interno del recinto di gioco, danneggiando due teloni in PVC utilizzati per la protezione dei pannelli pubblicitari ed i cavi elettrici utilizzati per l’alimentazione dei pannelli suddetti;
3 - nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Bari posizionati nella Tribuna Est superiore.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. obbligo risarcimento danni se richiesto).
1.000 euro al TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell’avere fatto esplodere, all’ 8°minuto ed al 18°minutodel primo tempo, due petardi di notevole intensità' nel settore loro riservato;
2- nell’avere lanciato al 12°minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità alle spalle del loro settore;
3 - nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati provocando la fuoriuscita di acqua;
4 - nell’avere divelto la rete di recinzione fra il terreno di gioco ed il settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
500 euro all’AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34°minuto del primo tempo e al 37°minuto del secondo tempo, due petardi di notevole intensità nella parte inferiore del proprio settore non occupato da sostenitori. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
500 euro al BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Palermo posizionati nel settore loro riservato, in risposta ad un lancio di oggetti effettuato da questi ultimi. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità (anche cronologiche) dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, (r. proc. fed.).
300 euro alla FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una quindicina di seggiolini posti nel settore loro riservato e nell’avere ricoperto una parete del bagno ospiti dedicata agli uomini con una scritta nera e rossa Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta ( r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).
300 euro alla PAGANESE per avere suoi tesserati non identificabili presenti all’interno dello spogliatoio loro riservato, al termine della gara, danneggiato parte dei relativi servizi igienici. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).