Serie D/I: Marsala-Portici, convalidato il risultato del campo
Il giudice sportivo ha respinto il reclamo presentato dai campani per una aggressione al tecnico Chianese
MARSALA CALCIO A R.L. - PORTICI 1906 A R.L. Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. PORTICI 1906 A.R.L., con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di una aggressione perpetrata da "alcuni estranei" a danno del proprio allenatore, il quale "mentre la squadra attraversava il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi" veniva "colpito da violenti colpi" e "stramazzava a terra apparentemente svenuto"; tale circostanza determinava "shock e terrore nell'intera compagine" che si apprestava a disputare la gara, in particolare nei 2 calciatori RUSSOMARCO e DE LUCA CICALE SALVATORE, i quali in "stato di evidente shock"e preda di "conati di vomito sebbene già in distinta di gara, dovevano essere depennati dall'elenco consegnato all'arbitro, in quanto non in grado di partecipare alla partita";
- esaminati gli atti ufficiali di gara, da cui emerge un quadro piuttosto difforme rispetto alla ricostruzione offerta dal sodalizio reclamante, tenuto conto che:
nessun riscontro è offerto dalla terna, poiché come riferito dall'arbitro con supplemento di rapporto, la medesima "non è in grado di descrivere alcun fatto poiché al nostro arrivo i fatti sopra descritti erano già accaduti",
il referto del Commissario di campo offre una ricostruzione dettagliata, in cui si afferma che mentre i tesserati della società reclamante si trovavano al centro del campo "un appartenente alla società di casa si avvicinava al tecnico ospite e lo colpiva alla nuca tre volte non violentemente", mente gli rivolgeva espressione ostile. Nessun riferimento alle conseguenze patite dall'allenatore e rappresentate nel reclamo da parte del Commissario di campo, che con proprio supplemento chiariva come in seguito all'aggressione "il sottoscritto si poneva nelle condizioni di potere osservare in modo chiaro quanto stava avvenendo".
- l'assenza di riscontro alla tesi della società reclamante permane anche a fronte dell'analisi delle allegazioni istruttorie prodotte, che non sono in grado di offrire alcun riscontro puntuale della fattispecie denunciata, tanto che le circostanze dedotte risultano meramente asseverate;
- rilevata l'insondabilità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una conseguente "assenza di serenità tecnico-tattica ed atletica mostrando una palese compromissione della vis che connotava le prestazioni della squadra " e, per tale via, irrogare alla S.S.D. MARSALA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara";
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. MARSALA CALCIO - S.S.D. PORTICI 1906 A.R.L. 2 - 1;
3) di addebitare sul conto della S.S.D. PORTICI 1906 A.R.L. 2 - 1 la tassa di reclamo.