Serie C/C: Giudice sportivo, multe per quattro società
AMMENDE SOCIETÀ
3.000 euro al CROTONE - A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ferrovia Ospiti, al 43° minuto del primo tempo, al 35° e 40° minuto del secondo tempo e a fine gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 CGS; B) per avere un singolo sostenitore, dotato di megafono, posizionato nella Curva Ferrovia Ospiti, al 20° minuto del primo tempo, proferito, per due volte, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria.
2.000 euro alla JUVE STABIA - A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco; 2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all’indirizzo dei calciatori di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all’altezza bandierina del calcio d’angolo; all’11°, 17° e 28° minuto della gara all’indirizzo dei calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d’angolo; B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi sputi verso gli stessi, senza raggiungerli; C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria.
1.500 euro al FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, un petardo e due bengala nella zona retrostante la Curva in direzione dell’ingresso della tifoseria ospite che nel frangente stava affluendo allo stadio, senza conseguenze; 2. nell’avere lanciato, al momento dell’ingresso in campo dei giocatori, numerosi rotoli di carta sul terreno di gioco e sulla porta; 3. nell’aver acceso prima dell’inizio della gara numerosi fumogeni il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco. Le predette circostanze di cui ai punti 2 e 3 causavano ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in attesa che il terreno venisse sgombrato dalla carta e che tornasse una corretta visibilità.
300 euro al MESSINA - per aver ritardato l’ingresso sul terreno di gioco di un proprio calciatore così provocando il ritardo nell'inizio della gara di 5 minuti.