Reclamo accolto dal giudice sportivo, Taranto al 1° posto
I rossoblu vincono a tavolino la gara con il Bisceglie
Il Giudice Sportivo porta il Taranto al primo posto. Il reclamo presentato dal club rossoblu avverso la posizione irregolare del centrocampista Ngom (nella foto forzabisceglie.it) è stato accolto dal notaio Francesco Riccio, assegnando la vittoria a tavolino alla squadra di Michele Cazzarò, che sul campo avevano perso 2-1 e in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Pizzaleo. Di seguito, il dispositivo del giudice sportivo:
- esaminato il reclamo del 18 settembre 2015 proposto dalla TARANTO FC1927, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore NGOM NDIAGA tesserato per la A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913;
- rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Football Sesto 2012, è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 43 del 07 maggio2015 emesso dalla F.I.G.C., Delegazione provinciale di Milano, per le gare della 15º giornata di ritorno del Campionato juniores Milano 2014/2015, disputate in data 2 maggio 2015;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Juniores Milano 2014/2015, essendo quella del 2 maggio 2015l'ultima gara della stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla Football Sesto 2012;
- rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2015/16 essendo stato il calciatore NGOM NDIAGA impiegato in tutte le prime tre giornate di campionato, inclusa la gara del 16 settembre 2015, terza del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.