Serie C/C: Giudice sportivo, multate altre 4 società

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Serie C
07.12.2021 17:13

AMMENDE SOCIETÀ

5.000 euro all‘AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I - nell’avere, prima dell'inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala; II - nell'avere, prima dell’inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza; III - nell'avere, al 43°circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori, al 18°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.,Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

1.000 euro al BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 41°minuto circa del secondo tempo e al fischio finale della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

1.000 euro alla FIDELIS ANDRIA: A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere, a fine gara, all’esterno dello stadio, in occasione dell’uscita del pullman della società Picerno, un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria: 1- al 35°minuto del primo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi, cori ripetuti per cinque volte e per una durata di circa due minuti; 2 - a fine gara, all’esterno dello stadio, in occasione dell’uscita del pullman della società AZ Picerno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

500 euro al CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i vetri di due finestre dei servizi igienici maschili. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).

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