Serie B: Giudice Sportivo, 10mila euro di multa al Lecce

Ammende anche per Foggia e Pescara. Fermati 10 calciatori: 2 turni a Mazzoni del Livorno

Serie B
06.11.2018 18:43

CALCIATORI 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE, AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 

MAZZONI Luca (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 32’ del secondo tempo, rivolto al Direttore di gare, con fare intimidatorio, reiterate espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

ALMICI Alberto (Hellas Verona): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

CALDERONI Marco (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CAMPORESE Michele (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CORDAZ Alex (Crotone): per avere assunto, al 52° del secondo tempo, un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

IDDA Riccardo (Cosenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MECCARIELLO Biagio (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MOKULU TEMBE Benjamin (Carpi): per avere assunto, al 52° del secondo tempo, un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

PULZETTI Nico (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DOMIZZI Maurizio (Venezia) + 1000 euro di multa: sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMENDE SOCIETÀ 

10.000 EURO AL LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bengala ed un fumogeno; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

5.000 EURO AL PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell'Arbitro al capitano e del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra.

1.000 EURO AL FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una palla di carta in direzione dell'Arbitro mentre si apprestava a rientrare negli spogliatoi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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