Taranto-Portici 2-3: Respinto il reclamo rossoblu
Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Taranto per la presunta posizione irregolare di Salvatore Elefante, omologando il 3-2 per i campani maturato sorprendentemente allo “Iacovone”. Nel ricorso, il club rossoblu sosteneva che il centrocampista del Portici avesse violato l’articolo 95 comma 2 delle Noif, perché nel corso dell‘attuale stagione è stato tesserato per tre diverse società dilettantistiche partecipando a gare ufficiali. Il giudice, però, ha respinto questa tesi. IL DISPOSITIVO DEL GIUDICE: letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal TARANTO FC 1927 S.r.l., con il quale si richiede che venga inflitta alla S.S.D. PORTICI 1906 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ELEFANTE SALVATORE (nato il 09.12.1995) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF. - lette le Controdeduzioni fatte pervenire S.S.D. PORTICI 1906 con cui si chiede il rigetto del reclamo poiché “manifestamente infondato” e la condanna della ricorrente alle spese di lite; - letta la dichiarazione del 17 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ELEFANTE SALVATORE (nato il 09.12.1995) per la stagione 2020/2021 è stato: - a) svincolato dalla Asd Città di Anagni per l’inizio della stagione agonistica; - b) tesserato dal FC Rieti Calcio il 17. 90.2020; - c) tesserato per la ASD Team Nuova Florida 2005 il 28.12.2020; - d) tesserato per la S.S.D. PORTICI 1906 a R.L. il 31.03.2021; - osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 2, NOIF — disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione” — risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma — indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l’ambito di applicazione soggettiva — porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche. - Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore ELEFANTE SALVATORE, sebbene “non professionista”, si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per “società professionistica”), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di TARANTO - PORTICI 2-3; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TARANTO FC 1927 S.r.l..