Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per tre società
2.000 euro alla PAGANESE A) per avere alcuni dei suoi calciatori, al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi, danneggiato la relativa porta d'ingresso, come da documentazione fotografica; B) per non avere assicurato la presenza di un delegato ai rapporti con la tifoseria, nonostante la presenza di circa settanta tifosi ospiti, in violazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., per quanto attiene all'assenza dello SLO in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive delle condotte (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
2.000 euro al FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore da loro occupato, al 16°, al 20° ed al 21° minuto del primo tempo, quattro petardi di elevata potenza. Ritenuta la continuazione, considerata, da una parte, la qualità dei petardi esplosi e considerato, dall'altra, che non si sono verificate conseguenza dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
1.000 euro al PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore da loro occupato, al 47°minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza. Considerata, da una parte, la qualità del petardo esploso e considerato, dall'altra, che non si sono verificate conseguenza dannose e valutato, inoltre, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).