Serie C/C: Giudice recupero, fermati 2 calciatori e un allenatore
ALLENATORI: DUE GIORNATE DI SQUALIFICA E 500 € DI AMMENDA A GAETANO D'AGOSTINO (VIBONESE) per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.). DUE GIORNATE DI SQUALIFICA E AMMENDA DI 500 € A DAVIDE BERTACCINI (CATANIA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al termine della gara, al centro del campo, proferiva ripetutamente all’indirizzo di un tesserato avversario parole minatorie, mimando il relativo gesto. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva). UNA GIORNATA DI SQUALIFICA E 500 € DI AMMENDA A SALVATORE PERITI (VIBONESE) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al 38' minuto del 2 tempo, proferiva parole ingiuriose all’indirizzo di un componente della panchina avversario e si alzava in piedi rivolgendogli gesti irriguardosi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta (r. AA1, panchina aggiuntiva). CALCIATORI: DUE GIORNATE DI SQUALIFICA AD ANDREA RUSSOTTO (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall'allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l'allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania; 3. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Capitano della squadra avversaria in quanto, a fine gara, avvicinandosi ai giocatori della Vibonese ma fermato dai suoi compagni e dai suoi dirigenti, proferiva ripetutamente nei confronti del predetto calciatore un epiteto ingiurioso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.). UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A CLAITON DOS SANTOS (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall'allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l'allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.).