Serie C/C: Giudice sportivo, ammenda per il Foggia
đ„ AMMENDE SOCIETĂ
3000 euro al FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria: 1 â al 20°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato âdistinti nordâ, nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti; 2 â al 25°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato âcurva sudâ, nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto; 3 â al termine della gara quelli occupanti il settore denominato âdistinti nordâ, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte; 4 â al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato âdistinti nordâ, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalitĂ complessive dei fatti (r. proc. fed.).
1500 euro alla TURRIS per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore denominato âcurva nord settore ospitiâ, intonato, al 7°minuto del secondo tempo, per due minuti circa, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalitĂ complessive dei fatti e considerato che la SocietĂ sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
đ„ DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITAâ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETAâ NELLâAMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 MAGGIO 2022
GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al 15°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dellâarbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento pronunciando allâindirizzo dellâarbitro frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalitĂ complessive della condotta (r. IV ufficiale).