Serie C: Ripescaggi, respinti ricorsi Como, Prato e Santarcangelo

Serie C
Michele Mele
10.08.2018 22:56

 

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2018, presentato, in data 23 luglio 2018, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), avente ad oggetto l’impugnativa dei Comunicati Ufficiali della Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018 e n. 253/DIV di pari data, nella parte in cui veniva (e viene) pubblicata la classifica finale del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, con l’inserimento, al diciassettesimo posto, della società Vicenza Calcio S.p.A., nonostante l’avvenuta revoca alla stessa dell’affiliazione alla FIGC, come da delibera del Commissario Straordinario ex C.U. n. 75 del 21 giugno 2018, e con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, della odierna istante, per questo retrocessa in serie D, secondo quanto, altresì, sancito dal successivo C.U. della Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018, qui parimenti impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai succitati provvedimenti; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Pro;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla società A.C. Prato S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 3 agosto 2018 e trasmessa, a mezzo P.E.C., in pari data, al club toscano, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente nei giorni 25 e 26 luglio 2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 31 luglio 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto 2018, sia, ai soli fini sportivi che qui interessano, alle comunicazioni del Sindaco di Prato, inoltrate alla predetta Commissione ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 24 ed il 26 luglio 2018, concernenti l’asserita revoca della disponibilità dello Stadio Comunale “Lungobisenzio”, precedentemente concessa alla menzionata Società per la disputa delle gare del Torneo di Serie C, nella stagione 2018/2019; HA RESPINTO, ALTRESI’, L’ISTANZA DI RINVIO PRESENTATA DALLA DIFESA DELLA SOCIETA’ RICORRENTE ED HA DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

HA RESPINTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla Società Como 1907 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC, in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27 luglio u.s., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018, nella parte in cui non prevedono la possibilità di avvalersi, in alternativa alle fideiussioni bancarie od assicurative (di € 350.000,00 e/o di € 300.000,00) in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici, destinati alla Lega medesima, di importo uguale a quello complessivamente prescritto per le suddette garanzie, nonché al solo menzionato C.U. n. 19/2018, laddove non contempla, per le compagini aspiranti alla integrazione dell'organico del Torneo di Serie C, un termine di garanzia per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle consorelle, richiedenti l'iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto, ab origine fissato dal richiamato plesso precettivo; Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC

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