Calcioscommesse: Dirty Soccer, Paganese assolta
E' stato dichiarato irricevibile il deferimento nei confronti della Paganese e dell'ex dg Cosimo D'Eboli, nonchè di tutti gli altri deferiti, nell'ambito del processo Dirty Soccer, sollevato dalla Procura di Catanzaro. Come scrive http://paganesemania.it, Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, riunitosi il 14 ottobre scorso, ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità, avanzata dalla società azzurrostellata, ma anche da altri deferiti, "del deferimento a motivo della inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale". In pratica, da quanto evince dal dispositivo, il deferimento è stato presentato oltre i termini di prescrizione. "I resistenti hanno dedotto - si legge - a sostegno di tale eccezione, che la Procura Federale, avendo comunicato loro la conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, in una alla concessione di giorni 45 decorrenti da detta comunicazione per essere sentiti o per presentare memorie difensive, doveva notificare il deferimento entro la data del 17 luglio 2016 (in realtà il 18 essendo il 17 un giorno festivo, ndr), cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni che erano stati concessi (3 maggio + 45 = 17 giugno), anziché il 4 agosto successivo, come in effetti era avvenuto, con conseguente palese violazione del termine di giorni 30 previsto dalla norma, decorrente dalla scadenza dei 45 giorni di cui sopra". Il TFN non ha sollevato alcun dubbio in merito alla circostanza, rimarcando il notevole errore commesso dalla Procura Federale in termini procedurali.
La gara che ha portato al coinvolgimento della Paganese, deferita per responsabilità oggettiva, e di D'Eboli èMartina-Paganese del dicembre 2014, persa 2-0 dagli azzurrostellati. La difesa dell'ex dg D'Eboli aveva contestato nel merito il deferimento, "evidenziando l’estraneità del predetto rispetto ai fatti e ai soggetti di cui all’incolpazione, concludendo per il proscioglimento o in subordine per la riqualificazione del fatto sub art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia)". La difesa della Paganese, invece, oltre a sollevare l'eccezione di improcedibilità del deferimento,"contestava comunque nel merito la sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità oggettiva, non ricorrendo alcun rapporto con il deferito D’Eboli; concludeva quindi per il proscioglimento, ovvero comunque per il contenimento della sanzione". In fase di dibattimento, la Procura Federale aveva chiesto 4 anni di inibizione e 60mila euro di ammenda per Cosimo D'Eboli e un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per laPaganese.