Taranto: Giudice, 500 euro di multa al club
Il giudice sportivo ha inflitto 500 euro di multa al Taranto: 1. per avere, al 36°minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; 2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.). ALTRE AMMENDE 5.000 euro alla JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori occupanti la Tribuna centrale intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di Gara e del Componente della Procura Federale e per avere posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza: 1. al 25°minuto del secondo tempo proferendo parole offensive ed ingiuriose nei confronti dei predetti; 2. nello stesso frangente sub 1) prendendo a pugni la vetrata che separa il terreno di gioco dalla suddetta tribuna; 3. al 26°minuto del secondo tempo attingendo con due sputi sulla nuca e sulla spalla il IV Ufficiale di gara e con uno sputo sulla spalla il Componente della Procura Federale. Condotte interrotte soltanto dopo l'intervento dello SLO, del DGE e il potenziamento della presenza di steward nel settore suddetto. Ritenuta la continuazione, valutate le complessive modalità del fatto e il fattivo intervento della Società ospitante a mezzo dei suoi delegati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c., r.IV uff.). 2.000 euro al CAMPOBASSO 1. per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere fatto scoppiare un petardo all'interno del settore da loro occupato; 2. per avere, al 1°minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Campobasso giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.). 500 euro alla FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori danneggiato la serratura di ingresso e il pavimento dei bagni riservati al settore ospiti, come da accertamenti effettuati prima e al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Fidelis Andria giocava in trasferta. (r.c.c., supplemento r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto). 500 euro alla VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, al 13°, 18°, 26° e 40°minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi e della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.). 500 euro al PICERNO per avere i suoi sostenitori, al 20°minuto circa del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).