Grottaglie: Covid, sindaco D’Alò chiude la scuola Sant’Elia

CRONACA
Iv.
20.11.2020 00:04


Visti
 gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione; 
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Visto l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il D.L. n° 83 del 30.07.2020, che proroga lo stato di emergenza Covid-19 sino al 15.10.2020; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto Nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento; Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio; Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in dieci giorni il tempo di incubazione; Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie; PRESO ATTO della nota pervenuta al Comune di Grottaglie da parte della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Pignatelli, con la quale sono stati comunicati due casi di positività al COVID 19 di due dipendenti del plesso Sant’Elia uno assente dal 4/11/2020 e l’altro assente dal 12/11/2020; del fatto che con la medesima nota il Dirigente scolastico ha chiesto indicazioni al Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto sugli eventuali provvedimenti da adottare ; che i due casi si sono manifestati a distanza di tempo e comunque oltre le 48 ore l’uno dall’altro. VALUTATA comunque la necessità di adottare provvedimenti precauzionali in attesa dei predetti chiarimenti; Tenuto conto delle raccomandazioni in merito all'applicazione pratica del documento “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 REV) inviate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto; Ravvisata la necessità di procedere celermente alla sanificazione dell’intero plesso scolastico SANT’ELIA; Richiamato l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; ORDINA Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, con effetto immediato: 1. In via precauzionale, la sospensione dell’attività didattica in presenza nel plesso Sant’Elia di Via Don Minzoni n. 1sino al 26 novembre 2020 salvo diverse comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto.  (Il Sindaco Ciro D’Alò)

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