Virtus Francavilla: Corte Sportiva Appello allunga la squalifica di Taurino
Stessa sorte per Paolo Rizzo, collaboratore tecnico
La Corte Sportiva d'Appello ha respinto i reclami presentati dalla Virtus Francavilla avverso le squalifiche di due giornate, più ammenda di 500 euro, inflitte al tecnico Roberto Taurino e al collaboratore tecnico Paolo Rizzo. Non solo, la squalifica è stata allungata di una giornata per entrambi, come si evince dai comunicati ufficiali. "LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONE II composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore) Nicola Durante - Componente Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 29 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 059/CSA/2021-2022 proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio 1946 in data 22.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00 inflitta al sig. Taurino Roberto, in relazione alla gara Palermo/Virtus Francavilla del 20.10.2021– udito l'Avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente - ha pronunciato il seguente: DISPOSITIVO - Respinge il reclamo in epigrafe; - In riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 (tre) gare effettive Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC". - "LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONE II composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Maurizio Borgo – Vice Presidente Nicola Durante - Componente (relatore) Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 29 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 060/CSA/2021-2022 proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio 1946 in data 22.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00 inflitta al sig. Rizzo Paolo, in relazione alla gara Palermo/Virtus Francavilla del 20.10.2021– udito l'Avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente - ha pronunciato il seguente: DISPOSITIVO - Respinge il reclamo in epigrafe; - In riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 (tre) gare effettive Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC".