Serie D/H: Giudice, Manfredonia-Gravina 0-3 a tavolino

Serie D
29.11.2017 16:35

Il giudice sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Manfredonia avverso il mancato svolgimento della gara con il Gravina, in programma lo scorso 5 novembre e valida per l’11a Giornata, infliggendo ai sipontini lo 0-3 a tavolino. Come si evince dalla foto, il match non si disputò per una tracciatura irregolare di un’area di rigore. Ecco il dispositivo integrale del giudice sportivo:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  MANFREDONIA CALCIO - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.  Il Giudice Sportivo, 

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL, con il quale si chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, non avendo il Direttore di gara dato luogo al riconoscimento pre-gara;

- lette le controdeduzioni fatte pervenire dal F.B.C. GRAVINA, con le quali si richiede il rigetto del reclamo e la comminazione a carico della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL della perdita della gara, in quanto unica responsabile della mancata disputa della gara;  

- rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL appaiono poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo conferenti. In particolare, premesso che la gara è stata rinviata per "irregolarità del terreno di gioco", avendo il direttore di gara riscontrato la non conformità "della posizione dei pali della porta e linea di porta tra i pali stessi" nonché "della distanza che vi era dalla linea di porta interna ai pali alla linea dell'area di rigore" lunghezza quest'ultima, peraltro, difforme da quella rilevabile tra la linea esterna ai pali e la linea dell'area di rigore”, e comunque non conforme -  nessun rilievo possono acquisire le censure proposte;  

- rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo, documentato e non contestato, della non conformità del terreno e che circostanza è imputabile unicamente alla responsabilità della squadra ospitante.

Delibera:  

1) di respingere il reclamo;  

2) di infliggere alla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL.  

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