Serie C/C: Potenza, arriva la stangata del giudice sportivo

Serie C
04.04.2022 19:52

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
FALASCA MICHELE (POTENZA) per avere, al termine della gara, introducendosi nell'area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, mentre si trovava davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava verso di lui, senza colpirlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2022 ED € 1000 DI AMMENDA
CAIATA SALVATORE (POTENZA) per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell'area spogliatoi senza averne titolo: A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, insieme ad altre due persone non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, si dirigeva verso di lui in modo minaccioso, lo aggrediva verbalmente, lo insultava e contestava il suo operato; e, subito dopo, sempre insieme alle predette persone, inseguiva l'arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentava di avere un contatto fisico con lo stesso; B) tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correva verso di loro in modo aggressivo, li aggrediva verbalmente e li spintonava; fra gli altri, spintonava il portiere avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate la gravità delle condotte tenute ed il ruolo dirigenziale ricoperto (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA) per avere, al 50°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava allo stesso pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose. Alla notifica del provvedimento di espulsione applaudiva l’arbitro con fare ironico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate.

AMMENDA ALLA SOCIETÀ

3.000 euro al POTENZA per avere alcune persone [due quanto alla contestazione sub A) e una decina quanto alla contestazione sub B)] non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell'area spogliatoi, senza averne titolo: A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l'arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso; B) tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri, spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l'intervento di tesserati delle due Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutata la gravità delle condotte tenute (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

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