Serie B: Giudice sportivo, squalificati otto calciatori per un turno
Ammende per due società
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA
BARTOLOMEI Paolo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 45° del primo tempo, dopo il provvedimento dell'ammonizione, assunto un comportamento irrispettoso.
BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CAPELLI Daniele (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FARAONI Marco Davide (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
SCHENETTI Andrea (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
DIRIGENTI - AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 3.000,00
BENEDETTI Nicola (Carpi): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMENDA DI € 3.000,00 LEONE Luca (Pescara): per avere, al termine del primo tempo della gara, assunto un atteggiamento irrispettoso contestando platealmente l'operato di un Assistente.
AMMENDE SOCIETÀ
2.000 EURO AL COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
2.000 EURO AL CROTONE per avere un proprio calciatore ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.