Foggia-Taranto: Altre 2 giornate di squalifica per Ninni Corda
Il tecnico, che tornerà in panchina nel mese di marzo, resterà in silenzio stampa a tempo indeterminato. A lui e al club dauno anche una multa
Piovono squalifiche per Ninni Corda. Alle quattro giornate rimediate dopo la gara di Gravina, il tecnico del Foggia è stato appiedato per altri quindici giorni per le "dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con riferimento alla Procura Federale della Figc e in particolare al collaboratore della Procura Federale designato per il controllo della gara Foggia-Taranto“ del 12 ottobre scorso. Proprio per questo, Ninni Corda non terrà la consueta conferenza stampa prima del match con il Cerignola. Il tecnico resterà pertanto in silenzio stampa, iniziato dopo il fischio finale del match di Gravina che ha visto il Foggia perdere per 2-0. Sia al tecnico che al Foggia è stata comminata una multa di 750 euro.
IL DISPOSITIVO DELLA FIGC Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 423 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ninni CORDA e della società SDARL CALCIO FOGGIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta: Ninni CORDA, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato per la società Calcio Foggia 1920 SSD a r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi in data 12.10.2019, riportata dai siti “www.foggiacittaaperta.it” e “www.solofoggia.it”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento alla Procura Federale della Federazione Italia Giuoco Calcio ed in particolare al collaboratore della Procura Federale designato per il controllo della gara Foggia – Taranto disputata in data 6.10.2019 e valevole per il campionato nazionale di Serie D, girone H, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’istituzione federale nel suo complesso considerata;
SDARL CALCIO FOGGIA 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Ninni CORDA;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal delegato, per conto della società SDARL CALCIO FOGGIA 1920 e dal Sig. Ninni CORDA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Corda NINNI e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SDARL CALCIO FOGGIA 1920;