Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per Turris e Avellino
Le decisioni del giudice sportivo dopo il posticipo della 35a Giornata tra Avellino e Turris.
3000 euro alla TURRIS A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere: 1 - nove minuti prima del fischio di inizio, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso sul terreno di gioco, così danneggiando il manto in erba sintetica, come da documentazione fotografica; 2 - in occasione del fischio di inizio della gara, fatto esplodere nel loro settore un petardo di notevole potenza; 3 - durante l'incontro, acceso ulteriori 10 bengala, lanciandone tre nello spazio asfaltato tra il terreno di gioco e gli spalti, senza provocare danni; 4 - al 21° minuto del primo tempo, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso nel recinto di gioco. B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, consistiti nell'avere: 1 - con il comportamento sub A), punto 1, danneggiato il manto in erba sintetica, come da documentazione fotografica; 2 - danneggiato dodici sediolini posti nel settore loro riservato, come da documentazione fotografica. C) per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato ripetutamente (dieci volte) un coro oltraggioso ed offensivo nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 47° minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che solo il fumogeno lanciato sul terreno di gioco prima dell'inizio della gara ha provocato danni e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).
2500 euro all’AVELLINO per avere i suoi sostenitori, presenti in curva sud, intonato ripetutamente cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria e dei tifosi di un'altra Città, al 1°minuto, al 26°minuto ed al 28°minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).