Serie C: Giudice sportivo, pioggia di multe nel Girone C

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20.12.2021 19:55

1.500 euro all’AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel primo tempo - minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo - minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

1.500 euro alla PAGANESE pe per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

1.500 euro al TARANTO 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi;,2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;,3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

1.000 euro alla TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

500 euro al CATANZARO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all’interno del recinto di gioco un fumogeno nell'area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).

500 euro al FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all'11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

500 euro al MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

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