Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per quattro club

Serie C
14.12.2021 17:22

2.000 euro alla PAGANESE: per avere un suo sostenitore, al 3°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo sulla testa l’assistente arbitrale. Valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r.a.a.).

1.000 euro al BARI: per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 16°, 17° e 18°minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

1.000 euro al CATANIA: per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

1.000 euro al POTENZA: 1. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. 2. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al termine dell'incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

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