Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per Bari e Foggia
3.000 euro al CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- nell’aver lanciato, al 37°minuto del primo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, un bengala, senza nessuna conseguenza; 2 – nell’aver lanciato, al 10°minuto del primo tempo, al 22°ed al 37°minuto del secondo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, tre fumogeni, senza nessuna conseguenza; 3 – nell’aver lanciato, all’8°minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica pieno d’acqua, dal settore distinti verso il lato destro della panchina del Bari, senza alcuna conseguenza; 4 – nell’aver lanciato dal settore distinti, a fine gara, sette monetine e quattro bottigliette di plastica piene d’acqua sul terreno di gioco e quattro bicchieri di plastica pieni di birra in direzione della panchina del Bari, il tutto senza alcuna conseguenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerata la particolare pericolosità del lancio delle monetine e delle bottigliette piene all’interno del terreno di gioco (r. proc. fed., r.c.c.).
2.000 euro al BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – nell’aver lanciato all’interno del terreno di gioco, al 12° ed al 22°minuto del primo tempo e al 31° ed al 43°minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata potenza, senza nessuna conseguenza; 2 – nell’avere, a fine gara, circa venticinque suoi sostenitori abbandonato il settore curva est da loro occupato, scavalcato la recinzione e nell’essere entrati nell’area circostante il terreno di gioco per festeggiare i loro calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
1.000 euro al POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore curva ovest da loro occupato due petardi di notevole potenza, in occasione del fischio di inizio della gara ed al 16°minuto.
200 euro al PALERMO per avere i suoi sostenitori, al 35°minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e provocatori nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetendoli tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).
200 euro al FOGGIA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore curva intonato cori oltraggiosi nei confronti di tifosi di una squadra avversaria, al 25°minuto del primo tempo, all’11°ed al 40°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le parole intonate e le modalità complessive dei fatti (r.c.c.).