Virtus Francavilla: Giudice sportivo, due calciatori squalificati
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOVELLA MATTIA (MONOPOLI) per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOBILE spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
NOBILE TOMMASO EMMANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOVELLA spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
COLLABORATORI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 GIUGNO 2022
NAPPI ANIELLO (AVELLINO) per avere, quale addetto ai servizi della Società Avellino in qualità di raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto e offensivo e oltraggioso nei confronti dei tesserati della Società avversaria, in quanto:
1- nel corso del secondo tempo, in particolare al 20°minuto circa, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone;
2- nella parte finale della gara, rivolgeva gesti ed espressioni offensive nei confronti dei componenti della panchina della Squadra avversaria;
3 al 94°minuto circa della gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed.).