Serie B: Giudice sportivo, sanzionate sei società
CALCIATORI
UNA GIORNATA
Micheal Kingsley Dogo (Perugia)
AMMENDE SOCIETÀ
4.000 euro al LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
4.000 euro al VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
1.500 euro al PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
1.500 al PERUGIA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
1.500,00 al VENEZIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.
1.000,00 al PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.
COSENZA-VERONA Il Giudice sportivo si riserva di decidere anche in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della Soc. Hellas Verona.