Grottaglie: D'Alò firma ordinanza con misure anti Covid più stringenti

CRONACA
Iv.
17.11.2020 19:25

Ciro DAlò, sindaco di Grottaglie
Abbiamo più volte fatto appello al 
senso di responsabilità ma l’andamento dei contagi sul territorio comunale ci impone l’adozione di misure più stringenti al fine di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità. Gli ultimi dati, aggiornati alla data odierna, registrano 95 cittadini attualmente positivi al COVID. Non possiamo permetterci che la curva dei contagi aumenti ancora di più. Pertanto, ho appena firmato ordinanza sindacale che dispone con decorrenza immediata: la sospensione del mercato settimanale nelle giornate di giovedì 19 e 26 novembre 2020; la chiusura e la conseguente non fruibilità, dal 17 al 30 novembre 2020 di tutte le Piazze ed aree gioco, nonché delle zone adiacenti alle stesse, tra cui sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piazza Principe di Piemonte, Pizza Verdi, Piazza Unicef, Piazza Cafforio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita, Piazza Fago, Piazza San Ciro, Piazza Padre Pio, Piazzetta Colombo e la piazzetta sita tra Via Colombo e Viale Di Vittorio, piazzetta di Via XXV Aprile/Via Portelle delle Ginestre, piazza delle regioni, Piazza Madre Teresa Quaranta e, comunque, di tutte le altre aree a verde qui non espressamente elencate; la chiusura del Cimitero Comunale, dal 17 al 30 novembre 2020, fatte salve le operazioni urgenti e di tumulazione ed estumulazione, con la presenza di un numero massimo di n° 6 familiari; dal 17 al 30 novembre 2020, sono vietati la permanenza e lo stazionamento di persone, ad eccezione del transito pedonale e veicolare, non motivati da ragioni di stretta necessita; dal 17 al 30 novembre 2020, la chiusura, nella fascia oraria dalle 18:00 alle 05:00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande, fatta eccezione per i distributori automatici di sola acqua (c.d. “casette d’acqua”), dei distributori automatici di tabacchi e di carburante, dei distributori automatici di farmacie e parafarmacie, nonché di quelli presenti presso uffici, caserme, strutture sanitarie; dal 17 al 30 novembre 2020, il divieto di consumare alimenti e bevande all’interno o in prossimità di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande; alle attività commerciali, di contingentare il numero degli ingressi, nel rispetto del numero massimo di persone previsto, che dovrà essere indicato su appositi cartelli. Nella stessa si precisa: che le attività di ristorazione, come da DPCM del 24 ottobre 2020, sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore 5.00 alle ore 22.00, con modalità di asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle immediate adiacenze; nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente; che resta consentito il solo passeggio anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento. Inoltre, si rammenta: l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM; che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale se non per i motivi previsti dal vigente DPCM; ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, sia all’esterno e sia all’interno degli stessi esercizi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM, al fine di evitare assembramenti mediante la predisposizione di corridoi con l’ausilio di elementi fisici nonché di distanziatori opportunamente segnalati; la costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con particolare riguardo alle relative tastiere e pulsantiere. I trasgressori saranno puniti, ai sensi della vigente normativa, con una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00 (pagamento in misura ridotta entro 30 gg. € 280,00). Infine, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività commerciali che offrono servizio di asporto e consegna a domicilio, dal 17 al 30 novembre 2020 è stato disposto l’allargamento della fascia oraria di libero transito all’interno della ZTL dalle ore19:30 alle ore 24:00 (dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 il libero transito resta consentito).

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