Kosnic: Il Taranto dovrà pagargli 13.000 euro

TARANTO
02.11.2021 21:58

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche ha condannato il Taranto al agamento di 13.300 euro a Jevrem Kosnic, difensore che nel 2019/20 ha fatto una breve comparsa con la maglia rossoblu in Serie D. Ecco il dispositivo: "IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE composto dai Sigg.ri: Stanislao Chimenti – Presidente; Giuseppe Lepore – Vice Presidente; Cristina Fanetti – Componente (Relatore); Roberta Landi – Componente; Gino Scaccia – Componente; ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore Jevrem Kosnic (n. 28.4.1993 – matr. FIGC 5.905.644) contro la società Taranto FC 1927 Srl (matr. FIGC 936114) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021, la seguente DECISIONE Con reclamo del 17.09.2020, il calciatore Kosnic adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della società Taranto FC 1927 Srl al pagamento in via principale dell’importo di € 17.500,00 a titolo di somma residua del compenso dovutogli dalla medesima società, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, in via subordinata la condanna della società al pagamento della somma di € 12.250,00, in via ulteriormente subordinata la condanna della società al pagamento della somma di € 10.500,00 in applicazione del Protocollo d’Intesa siglato tra la LND e l’AIAC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19. A sostegno del proprio reclamo il calciatore assumeva di essere stato tesserato per la FC Taranto 1927 a far data dal 13 dicembre 2019 e di aver sottoscritto un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF che prevedeva il compenso lordo di € 21.000,00, di aver svolto regolarmente la propria prestazione sportiva anche svolgendo allenamenti individuali a seguito della sospensione delle attività sportive legate all’emergenza sanitaria da Covid19 e di aver percepito dalla società la sola somma di € 3.500,00. La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive con cui eccepiva che il calciatore a far data dal 7 gennaio 2020 non aveva più fornito alcuna prestazione sportiva, e pertanto di avergli contestato, ai sensi dell’art. 6 dell’accordo economico tale comportamento inadempiente inviando tre raccomandate. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso nonché, in via riconvenzionale, la risoluzione dell’accordo economico a far data dal 9 marzo 2020 per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex artt. 1256 e 1463 c.c. ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o per causa di forza maggiore ex art. 1467 c.c.. Con controdeduzioni il calciatore contestava la memoria difensiva del sodalizio sportivo eccependo di aver ricevuto solo una delle tre raccomandate inviate dalla società e di aver risposto, a mezzo del proprio legale, mettendosi a disposizione della squadra, previo pagamento di quanto dovuto in base all’accordo economico sottoscritto. Sosteneva altresì che la sua inattività non fosse dettata in alcun modo dalla sua volontà ma dalla società che ingiustificatamente lo aveva messo fuori rosa. A sostegno di ciò depositava delle dichiarazioni a mezzo stampa del direttore sportivo della società. Successivamente, il calciatore proponeva denuncia alla Procura della FIGC contestando il comportamento antisportivo della società FC Taranto 1927 Srl per averlo ingiustificatamente posto fuori rosa. La Procura, esperite le indagini, concludeva per l’archiviazione del procedimento non rilevando illeciti sportivi a carico della FC Taranto 1927 Srl. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 109/1 CAE del 30.09.2021, la Commissione Accordi Economici respingeva il reclamo del calciatore. Con reclamo del 5.10.2021 il calciatore Kosnic impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma. Il calciatore reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, sosteneva: di essere stato tesserato per la FC Taranto 1927 Srl in data 13.12.2019 e di aver sottoscritto un accordo economico per la somma totale di € 21.000,00; di aver percepito la sola somma di € 3.500,00; di essere stato messo fuori rosa senza alcuna motivazione dalla società a seguito del rientro dalle vacanze natalizie; di aver inoltrato esposto alla Procura Federale per il comportamento della società; di aver riscontrato la raccomandata della società di convocazione per gli allenamenti dichiarandosi a disposizione del sodalizio e chiedendo la corresponsione di quanto maturato in virtù dell’Accordo Economico; di non aver ricevuto riscontro a tale comunicazione. Concludeva, pertanto, il calciatore chiedendo la condanna della società Taranto FC 1927 Srl al pagamento della somma di € 13.300,00 in ossequio al Protocollo d’Intesa LND/AIC o alla maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia. Notiziata del reclamo, la società Taranto FC 1927 Srl inviava tempestive controdeduzioni eccependo in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per aver proposto il calciatore una domanda nuova relativamente alla richiesta di applicazione del protocollo AIC/LND, mentre nel reclamo innanzi alla CAE aveva richiesto l’applicazione del Protocollo AIAC/LND; nel merito sosteneva la fondatezza della delibera della CAE per aver il calciatore non fornito prestazioni sportive a far data dal 7.01.2020. Concludeva pertanto chiedendo in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità del reclamo e nel merito il rigetto del gravame FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO poiché pretestuoso ed infondato. La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 22.10.2021. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. In via preliminare questo Tribunale rileva come il reclamo del calciatore Kosnic risulti ammissibile. L’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di ius novarum ex art. 354 c.p.c. per avere il calciatore chiesto, in questo atto per la prima volta l’applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND è infatti infondata. Si evidenzia, infatti, come all’epoca della proposizione del reclamo innanzi alla CAE, il Protocollo AIC/LND non fosse ancora stato sottoscritto e dunque, non poteva essere inserito nella domanda. Il reclamo è infatti del 17.09.2020, mentre il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 25.09.2020. Per quanto attiene al merito della questione, emerge dalla ricostruzione dei fatti, come a fronte dei pretesi comportamenti illegittimi tenuti dal calciatore, che attengono comunque a profili disciplinari non inerenti l’applicazione e la validità dell’Accordo Economico sottoscritto, la società non abbia adottato alcun provvedimento disciplinare né abbia formulato eccezioni di inadempimento e conseguente richiesta di risoluzione del contratto. La domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico formulata innanzi alla CAE infatti, attiene alla impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito della sospensione dei campionati e dell’attività sportiva per l’emergenza sanitaria da Covid19, nulla ha a che vedere con i comportamenti del calciatore. Alle tre raccomandate di contestazione inviate al calciatore, di cui solamente una è stata ricevuta e riscontrata, non è seguito alcun provvedimento disciplinare, né la Società ha azionato i rimedi previsti dall’Accordo Economico stesso. Solo a fronte della richiesta di pagamento tramite reclamo alla CAE, la Società ha avanzato eccezione di inadempimento. Non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento più volte ribadito da questo Tribunale di censura delle eccezioni di inadempimento delle società in risposta a richieste di pagamento del calciatore, perché mai tradotte in domanda di risoluzione dell’accordo economico (ex multis Decisione n. 70/TFN-SVE 2019/2020; Decisione n. 15/TFN-SVE 2019/2020). Infine, con riferimento alla quantificazione della domanda si ritiene applicabile il Protocollo AIC/LND. Si ribadisce come il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021). Va quindi riconosciuta al calciatore una somma pari all’80% della somma pattuita nell’Accordo Economico, detratto quanto già percepito dal calciatore nonché l’eventuale percezione dell’indennità governativa. Nel caso di specie, pertanto, l’80% della somma riconosciuta con l’Accordo Economico risulta essere pari ad € 16.800,00 cui va detratta la somma di € 3.500,00 già percepita, così per una somma totale di € 13.300,00 dovuta al calciatore. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dal calciatore Kosnic Jevrem e per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la società al pagamento in favore del calciatore, della somma di euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00) in virtù dell’applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND. Esistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021".

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