Lnd: L’allenatore ‘dilettante’ in seconda può sedere un panchina

Con il comunicato ufficiale 157/A del 27 giugno, la Figc ha ritenuto opportuno modificare l’art. 66 delle N.O.I.F.

Calcio Varie
30.06.2019 11:10

I tecnici tesserati nella veste di “allenatore in seconda” potranno accedere in panchina durante le gare ufficiali. Una norma che serve per evitare anche il tesseramento non valido dei dirigenti allo scopo di poter accedere in panchina. “Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti - si legge nella norma - sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari".

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI - Art. 66 - Persone ammesse nel recinto di giuoco
1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda,
quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme
regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L’inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all’arbitro.
Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.
1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale.
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.
2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
f) i calciatori di riserva;
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.
3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.
4. II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
6. In caso di comportamento passibile di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell’area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.
7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi precedenti, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L’arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di recidiva, provvederà ad allontanarli dal recinto di gioco.

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